Art. 137
In vigore dal 4 ago 2016
Gli articoli da 96 a 100 si applicano per analogia agli agenti contrattuali.
Qualora venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un agente contrattuale, la commissione di disciplina di cui all' si riunisce con due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado dell'agente contrattuale oggetto del procedimento disciplinare. I due membri supplementari vengono nominati secondo una procedura ad hoc stabilita di comune accordo dall'AACC e dal comitato del personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-137