Art. 142

In vigore dal 4 ago 2016
Se, per ragioni oggettive, l'agente interessato non può essere ascoltato in base alle disposizioni del presente titolo, egli può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta.
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Art. 142 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo