Art. 144

In vigore dal 4 ago 2016
1.   L'AACC e il comitato del personale di cui all' designano ciascuno, simultaneamente, due membri permanenti e due supplenti. 2.   Il presidente e il suo supplente sono designati dall'AACC. 3.   Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni. L'Agenzia può tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso è inferiore a un anno. 4.   Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, l'agente interessato può ricusare uno dei membri della commissione. Anche l'Agenzia ha il diritto di ricusare uno dei membri della commissione di disciplina. Entro lo stesso termine, i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione e sono tenuti a rinunciare all'incarico in presenza di un conflitto di interessi.
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Art. 144 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo