Art. 138
In vigore dal 4 ago 2016
1. È costituito un comitato del personale secondo modalità determinate dal comitato direttivo.
2. Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale dinanzi all'Agenzia e mantiene contatti regolari tra l'Agenzia e il personale. Contribuisce al buon funzionamento del servizio facendosi portavoce delle opinioni del personale.
Esso porta a conoscenza degli organismi competenti dell'Agenzia eventuali difficoltà aventi implicazioni generali in relazione all'interpretazione e all'applicazione dello statuto. Può essere consultato su ogni difficoltà di questo tipo.
Il comitato sottopone agli organismi competenti dell'Agenzia suggerimenti relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio e proposte volte a migliorare le condizioni di lavoro o di vita generali del personale.
Il comitato partecipa alla gestione e supervisione degli organi di carattere sociale istituiti dall'Agenzia nell'interesse del personale. Esso può, con il consenso dell'Agenzia, istituire servizi di carattere sociale di questo tipo.
Storico versioni
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