Art. 129

In vigore dal 4 ago 2016
All'atto della cessazione dal servizio, l'agente contrattuale ha diritto al pagamento dell'indennità una tantum o al trasferimento dell'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, conformemente all' dell'allegato V.
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Art. 129 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo