Art. 122

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista all'. 2.   Il diritto all'indennità d'invalidità decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente contrattuale in applicazione degli , applicabili per analogia. 3.   L'Agenzia può esigere esami periodici del beneficiario di un'indennità di invalidità per determinare se si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente contrattuale riprende il servizio presso l'Agenzia, sempre che il suo contratto non sia scaduto. Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso l'Agenzia, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'.
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Art. 122 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo