Art. 109

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Gli agenti contrattuali sono assunti unicamente: a) ai gradi 13, 14 o 16 per il gruppo di funzioni IV; b) ai gradi 8, 9 o 10 per il gruppo di funzioni III; c) ai gradi 4 o 5 per il gruppo di funzioni II; d) al grado 1 per il gruppo di funzioni I. L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni è operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. Per soddisfare esigenze specifiche dell'Agenzia si può tenere ugualmente conto della situazione del mercato del lavoro nell'Unione europea. L'agente contrattuale assunto è inquadrato al primo scatto del suo grado. 2.   Se un agente contrattuale cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente. Se un agente contrattuale passa a un gruppo di funzioni superiore, è inquadrato in un grado e a uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente.
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