Art. 32
Atti di esecuzione
In vigore dal 17 dic 2013
Atti di esecuzione
1. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle seguenti materie:
a)
l'interazione dell'ERCC con i punti di contatto degli Stati membri, prevista all', lettera b), all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, lettera a), e le procedure operative per la risposta a catastrofi all'interno dell'Unione, di cui all', e al di fuori dell'Unione, di cui all', tra cui l'identificazione delle organizzazioni internazionali competenti;
b)
i componenti del CECIS nonché l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS di cui all', lettera b);
c)
il processo riguardante l'invio di squadre di esperti di cui all';
d)
l'individuazione dei moduli, degli altri mezzi di risposta e degli esperti di cui all', paragrafo 1;
e)
i requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli di cui all', paragrafo 2, tra cui compiti, mezzi, componenti principali, autosufficienza e mobilitazione;
f)
gli obiettivi del dispositivo, i requisiti di qualità e di interoperabilità e la procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento dell'EERC di cui all', nonché le disposizioni finanziarie di cui all', paragrafo 2;
g)
individuare e colmare le carenze dell'EERC di cui all';
h)
l'organizzazione del programma di formazione, il quadro di esercitazioni e il programma dedicato alle lezioni apprese, di cui all'; e
i)
l'organizzazione del sostegno al trasporto dell'assistenza di cui agli .
2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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