Art. 16
Promozione della coerenza nella risposta a catastrofi al di fuori dell'Unione
In vigore dal 17 dic 2013
Promozione della coerenza nella risposta a catastrofi al di fuori dell'Unione
1. Quando si verifica o è imminente una catastrofe al di fuori dell'Unione, il paese colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. L'assistenza può altresì essere richiesta tramite le o dalle Nazioni Unite e relative agenzie o altre organizzazioni internazionali rilevanti.
2. Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida.
3. La Commissione provvede a garantire che l'assistenza sia fornita in modo coerente:
a)
mantenendo un dialogo con i punti di contatto degli Stati membri al fine di assicurare un contributo efficace e coerente all'insieme delle operazioni di soccorso da parte della risposta dell'Unione alle catastrofi attraverso il meccanismo unionale, in particolare:
i)
informando senza indugio gli Stati membri circa l'insieme delle richieste di assistenza;
ii)
prestando sostegno a una valutazione comune della situazione e delle necessità, dispensando consulenza tecnica e/o facilitando il coordinamento in loco dell'assistenza con squadre di esperti della protezione civile inviate sul posto;
iii)
condividendo con tutti gli attori interessati le pertinenti valutazioni e analisi;
iv)
fornendo una panoramica dell'assistenza offerta dagli Stati membri e da altri attori;
v)
fornendo consulenza sul tipo di interventi necessari per garantire che l'assistenza fornita risponda alle necessità individuate;
vi)
aiutando a superare eventuali difficoltà pratiche nella distribuzione dell'assistenza sotto l'aspetto a esempio del transito e delle dogane;
b)
effettuando immediatamente raccomandazioni, se possibile in cooperazione con il paese colpito, in funzione delle necessità sul campo ed eventuali piani prestabiliti pertinenti, invitando gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilitando il coordinamento dell'assistenza richiesta;
c)
mantenendo i contatti con il paese colpito su dettagli tecnici quali le specifiche necessità di assistenza, l'accettazione di offerte e le modalità pratiche per il ricevimento e la distribuzione dell'assistenza a livello locale;
d)
mantenendo i contatti con l'OCHA o sostenendolo e collaborando con gli altri attori interessati che contribuiscono alle operazioni di soccorso generali, al fine di ottimizzare le sinergie, individuare le complementarità ed evitare duplicazioni e carenze;
e)
mantenendo i contatti con tutti gli attori interessati, in particolare nella fase finale dell'intervento di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale, onde facilitare un ordinato passaggio delle consegne.
4. Fatto salvo il ruolo della Commissione definito al paragrafo 3, e ferma restando la necessità imperativa di una risposta operativa immediata tramite il meccanismo unionale, la Commissione ad avvenuta attivazione dello stesso informa il Servizio europeo per l'azione esterna onde garantire coerenza tra le operazioni di protezione civile e l'insieme delle relazioni tra l'Unione e il paese colpito. La Commissione tiene gli Stati membri costantemente informati conformemente al paragrafo 3.
5. Sul posto è opportunamente garantito il collegamento con la delegazione dell'Unione affinché questa possa facilitare i contatti con il governo del paese colpito. Se necessario, la delegazione dell'Unione presta supporto logistico alle squadre di esperti della protezione civile di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii).
6. Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza tramite il meccanismo unionale decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e informa della sua decisione l'ERCC tramite il CECIS, precisando la portata e i termini dell'assistenza che potrebbe prestare. L'ERCC tiene informati gli Stati membri.
7. Si può altresì ricorrere al meccanismo unionale per fornire sostegno di protezione civile all'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi se richiesto dalle autorità consolari degli Stati membri interessati.
8. Conformemente a una richiesta di assistenza, la Commissione può intraprendere altre necessarie azioni complementari e di supporto per garantire la coerenza nell'invio dell'assistenza.
9. Il coordinamento tramite il meccanismo unionale non incide né sui contatti bilaterali tra gli Stati membri e il paese colpito né sulla cooperazione tra gli Stati membri e le Nazioni Unite e altre rilevanti organizzazioni internazionali. Tali contatti bilaterali possono essere anche utilizzati per contribuire al coordinamento mediante il meccanismo unionale.
10. Il ruolo della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica le competenze e le responsabilità degli Stati membri riguardo alle loro squadre, moduli e altri tipi di supporto, comprese le capacità militari. In particolare, il supporto della Commissione non implica un comando e controllo delle squadre, dei moduli e di altri tipi di supporto degli Stati membri, che sono mobilitati su base volontaria mediante il coordinamento a livello centrale e sul posto.
11. Sono perseguite sinergie con altri strumenti dell'Unione, in particolare con le azioni finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96. La Commissione assicura il coordinamento tra gli strumenti e, ove opportuno, assicura che le azioni di protezione civile degli Stati membri che concorrono a una più ampia risposta umanitaria siano per quanto possibile finanziate a norma della presente decisione.
12. Ogniqualvolta sia attivato il meccanismo unionale, gli Stati membri che forniscono l'assistenza in caso di catastrofi tengono l'ERCC costantemente informato sulle attività da essi svolte.
13. Le squadre e i moduli degli Stati membri che partecipano sul posto all'intervento tramite il meccanismo unionale rimangono in stretto contatto con l'ERCC e con le squadre di esperti sul posto di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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