Art. 15
Risposta a catastrofi all'interno dell'Unione
In vigore dal 17 dic 2013
Risposta a catastrofi all'interno dell'Unione
1. Quando si verifica o è imminente una catastrofe all'interno dell'Unione, lo Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile.
2. In situazioni eccezionali di maggiore rischio, gli Stati membri possono anche sollecitare assistenza chiedendo il preposizionamento temporaneo dei mezzi di risposta.
3. Al ricevimento di una richiesta di assistenza, la Commissione ove opportuno e quanto prima:
a)
inoltra la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri;
b)
raccoglie informazioni validate sulla situazione, in collaborazione con lo Stato membro colpito, e le comunica agli altri Stati membri;
c)
effettua raccomandazioni, previa consultazione dello Stato membro richiedente, per la prestazione di assistenza tramite il meccanismo unionale, in funzione delle necessità sul campo e di eventuali piani prestabiliti rilevanti di cui all', paragrafo 1, invita gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilita il coordinamento dell'assistenza richiesta; e
d)
adotta altre misure al fine di facilitare il coordinamento della risposta.
4. Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza tramite il meccanismo unionale decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e informa lo Stato membro richiedente della sua decisione tramite il CECIS, precisando la portata, i termini e, se del caso, i costi dell'assistenza che potrebbe prestare. L'ERCC tiene informati gli Stati membri.
5. La direzione degli interventi di assistenza è di competenza dello Stato membro richiedente. Le autorità dello Stato membro richiedente definiscono direttive e delimitano eventualmente i compiti affidati ai moduli o a altri mezzi di risposta. I dettagli dell'esecuzione di questi compiti sono lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza. Lo Stato membro richiedente può sollecitare inoltre l'invio di una squadra di esperti che lo coadiuvi nelle operazioni di valutazione, che faciliti il coordinamento sul posto delle squadre inviate dagli Stati membri o che fornisca consulenza tecnica.
6. Lo Stato membro richiedente adotta le misure appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante all'assistenza che sta per ricevere.
7. Il ruolo della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica le competenze e le responsabilità degli Stati membri riguardo alle loro squadre, moduli e altri tipi di supporto, comprese le capacità militari. In particolare, il supporto della Commissione non implica un comando e controllo delle squadre, dei moduli e di altri tipi di supporto degli Stati membri, che sono mobilitati su base volontaria mediante il coordinamento a livello centrale e sul posto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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