Art. 18
Trasporto e attrezzature
In vigore dal 17 dic 2013
Trasporto e attrezzature
1. In caso di catastrofe all'interno o al di fuori dell'Unione la Commissione può supportare gli Stati membri ai fini dell'accesso alle attrezzature o alle risorse di trasporto:
a)
fornendo e scambiando informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto che gli Stati membri possono mettere a disposizione, al fine di facilitarne la messa in comune;
b)
assistendo gli Stati membri nell'individuazione delle risorse di trasporto che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitando il loro accesso a tali risorse; o
c)
assistendo gli Stati membri nell'individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale.
2. La Commissione può integrare le risorse di trasporto fornite dagli Stati membri mettendo a disposizione ulteriori risorse di trasporto necessarie per garantire una risposta rapida alle catastrofi.
Storico versioni
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