Art. 20

Azioni generali ammissibili

In vigore dal 17 dic 2013
Azioni generali ammissibili Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni generali volte a potenziare la prevenzione, la preparazione e l'efficacia della risposta alle catastrofi: a) studi, indagini, modelli e sviluppo di scenari intesi a facilitare la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni; b) formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento di tecnologie; c) attività di monitoraggio, stima e valutazione; d) informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e connesse attività di divulgazione intese a coinvolgere i cittadini nella prevenzione e nella riduzione al minimo degli effetti delle catastrofi nell'Unione e mettere i cittadini dell'Unione in condizione di tutelarsi più efficacemente e in maniera sostenibile; e) elaborazione e svolgimento di un programma dedicato alle lezioni apprese da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale, anche in settori rilevanti per la prevenzione e la preparazione; e f) attività e misure di comunicazione volte ad accrescere la consapevolezza dell'operato della protezione civile degli Stati membri e dell'Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi.
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Azioni generali ammissibili (Art. 20 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo