Art. 21

Azioni di prevenzione e preparazione ammissibili

In vigore dal 17 dic 2013
Azioni di prevenzione e preparazione ammissibili 1.   Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di prevenzione e preparazione volte a: a) cofinanziare progetti, studi, workshop, sondaggi e azioni e attività analoghe di cui all'; b) cofinanziare le valutazioni inter pares di cui all', lettera d), e all', lettera j); c) mantenere le funzioni dell'ERCC, conformemente all', lettera a); d) preparare la mobilitazione e l'invio di squadre di esperti di cui all', lettera d), e all' e sviluppare e mantenere una capacità di intervento tramite una rete di esperti formati a tale scopo provenienti dagli Stati membri di cui all', lettera f); e) creare e mantenere il CECIS e gli strumenti che consentono la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri e di altri partecipanti nell'ambito del meccanismo unionale; f) contribuire allo sviluppo di sistemi transnazionalidi rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida nonché promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e la loro connessione con l'ERCC e il CECIS. Questi sistemi tengono conto di e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio o rilevamento esistenti e futuri; g) pianificare operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale, a norma dell'; h) supportare le attività di preparazione di cui all'; i) sviluppare l'EERC di cui all', conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. j) individuare le carenze dell'EERC conformemente all' e sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali carenze cofinanziando nuovi mezzi di risposta, fino a un massimo del 20 % dei costi ammissibili, a condizione che: i) la necessità di nuovi mezzi sia confermata da valutazioni dei rischi; ii) il processo di individuazione delle carenze di cui all' dimostri che gli Stati membri non dispongono di tali mezzi; iii) tali mezzi siano sviluppati dagli Stati membri o singolarmente o in consorzio; iv) tali mezzi siano impegnati nel pool volontario per un periodo minimo di due anni; e v) tale cofinanziamento di siffatti mezzi sia economicamente vantaggioso. Ove opportuno, la preferenza è accordata ai consorzi di Stati membri che cooperano per un rischio comune; k) garantire la disponibilità del supporto logistico per le squadre di esperti di cui all', paragrafo 1; l) facilitare il coordinamento del preposizionamento, da parte degli Stati membri, dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione a norma dell', lettera g); e m) supportare la prestazione di consulenza su misure di prevenzione e preparazione attraverso l'invio di una squadra di esperti sul posto, su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, delle Nazione Unite o relative agenzie, di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3. 2.   L'ammissibilità a beneficiare dell'assistenza finanziaria per l'azione di cui al paragrafo 1, lettera i), è limitata: a) ai costi a livello dell'Unione per l'istituzione e la gestione dell'EERC e i processi associati di cui all'; b) ai costi relativi a corsi di formazione, esercitazioni e workshop obbligatori necessari alla certificazione dei mezzi di risposta degli Stati membri ai fini dell'EERC ("costi di certificazione"). I costi di certificazione possono comprendere costi unitari o importi forfettari determinati per tipo di mezzi e coprire fino al 100 % dei costi ammissibili; c) ai costi non ricorrenti necessari all'adeguamento dei mezzi di risposta degli Stati membri dal loro utilizzo meramente nazionale allo stato di prontezza e disponibilità che li rende atti a essere impiegati nell'ambito dell'EERC, conformemente ai requisiti di qualità del pool volontario e alle raccomandazioni formulate nel processo di certificazione ("costi di adattamento"). I costi di adattamento possono comprendere i costi collegati all'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, all'autonomia, autosufficienza e trasportabilità, i costi di imballaggio e costi analoghi, nonché i costi di formazione dei mezzi di risposta multinazionali (a esempio workshop, formazioni, sviluppo di metodologie comuni, norme, procedure e attività analoghe), a condizione che tali costi siano specificamente collegati alla partecipazione dei mezzi al pool volontario. Essi non coprono i costi legati alle attrezzature o alle risorse umane necessarie per la messa a punto iniziale dei mezzi di risposta o i costi correnti di manutenzione e funzionamento. I suddetti costi di adattamento possono comprendere costi unitari o importi forfettari determinati per tipo di mezzi e coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione di non superare il 30 % del costo medio di sviluppo del mezzo; d) ai costi di elaborazione e gestione di contratti quadro, contratti quadro di partenariato o accordi simili intesi a far fronte a carenze temporanee di risorse in caso di catastrofi eccezionali, tenendo conto di un approccio multirischio. I finanziamenti a titolo della lettera d) del presente paragrafo: i) possono coprire i costi o i contributi necessari a elaborare, preparare, negoziare, concludere e gestire i contratti o gli accordi, nonché i costi di sviluppo di procedure operative standard ed esercitazioni per garantire un uso efficace di risorse. Questi finanziamenti possono inoltre coprire il 40 % al massimo dei costi sostenuti per garantire un rapido accesso a dette risorse; ii) non coprono i costi collegati all'acquisto o allo sviluppo di nuovi mezzi di risposta, né quelli del funzionamento di tali mezzi supplementari in una situazione di catastrofe. I costi collegati al funzionamento di tali mezzi supplementari in una situazione di catastrofe sono a carico degli Stati membri che chiedono assistenza; iii) non superano il 10 % della dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 1. Qualora il massimale del 10 % sia raggiunto prima della fine del periodo di programmazione, e se necessario ai fini del corretto funzionamento del meccanismo unionale, tale massimale del 10 % può, mediante atti di esecuzione, essere innalzato fino a ulteriori 5 punti percentuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:1313:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Azioni di prevenzione e preparazione ammissibili (Art. 21 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo