Art. 13

Formazione, esercitazioni, lezioni apprese e divulgazione delle conoscenze

In vigore dal 17 dic 2013
Formazione, esercitazioni, lezioni apprese e divulgazione delle conoscenze 1.   Nell'ambito del meccanismo unionale la Commissione svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze: a) mette a punto e gestisce un programma di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma comprende corsi comuni e un sistema di scambio di esperti in virtù del quale singoli addetti possono essere distaccati presso altri Stati membri. Il programma di formazione mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarietà tra i mezzi di cui agli , e a migliorare le competenze degli esperti di cui all', lettere d) e f); b) istituisce e gestisce una rete di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi aperta a centri di formazione per il personale della protezione civile e gli addetti alla gestione delle emergenze e ad altri attori e organizzazioni interessati. La rete di formazione mira a: i) rinforzare tutte le fasi della gestione delle catastrofi, tenendo conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione degli stessi; ii) creare sinergie fra i suoi membri attraverso lo scambio di esperienze e migliori prassi, pertinenti attività di ricerca, lezioni apprese, corsi e workshop, esercitazioni e progetti pilota; e iii) elaborare linee guida per le azioni di formazione a livello internazionale e dell'Unione in materia di protezione civile, anche su prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi; c) elabora un quadro strategico che definisce gli obiettivi e il ruolo delle esercitazioni, un piano di lavoro globale a lungo termine che delinea le priorità delle esercitazioni, nonché mette a punto e gestisce un programma di esercitazione; d) mette a punto e gestisce un programma dedicato alle lezioni apprese da azioni di protezione civile svolte nell'ambito del meccanismo unionale comprendente aspetti provenienti dall'intero ciclo di gestione delle catastrofi, al fine di fornire un'ampia base per i processi di apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze. Il programma include: i) il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di tutte le azioni di protezione civile pertinenti all'interno del meccanismo unionale; ii) la promozione dell'attuazione delle lezioni apprese al fine di ottenere una base fondata sulle esperienze per lo sviluppo di attività all'interno del ciclo di gestione delle catastrofi; e iii) lo sviluppo di metodi e di strumenti per la raccolta, l'analisi, la promozione e l'attuazione delle lezioni apprese. Tale programma include inoltre, ove opportuno, le lezioni apprese dagli interventi realizzati al di fuori dell'Unione riguardo allo sfruttamento dei collegamenti e delle sinergie tra l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale e la risposta umanitaria; e) elabora linee guida per la divulgazione delle conoscenze e l'attuazione delle diverse attività di cui alle lettere da a) a d) a livello di Stati membri; e f) promuove e incoraggia l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie pertinenti ai fini del meccanismo unionale. 2.   Nello svolgere le attività elencate nel paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle esigenze e degli interessi degli Stati membri che sono esposti al rischio di catastrofi di natura simile. 3.   Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o relative agenzie, la Commissione può garantire un'attività di consulenza in merito alle misure di preparazione inviando sul posto una squadra di esperti.
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Formazione, esercitazioni, lezioni apprese e divulgazione delle conoscenze (Art. 13 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo