Art. 8

Azioni di preparazione generali della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Azioni di preparazione generali della Commissione La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione: a) gestisce l'ERCC; b) gestisce un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) che assicura la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri; c) contribuisce allo sviluppo e alla migliore integrazione di sistemi transnazionali di rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida, nonché per promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il loro collegamento con l'ERCC e il CECIS. Tali sistemi tengono conto e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio e rilevamento esistenti e futuri; d) predispone e gestisce la capacità di mobilitare e inviare squadre di esperti incaricate di: i) valutare le necessità che possono eventualmente essere soddisfatte nell'ambito del meccanismo unionale nello Stato che chiede assistenza; ii) facilitare, se necessario, il coordinamento sul posto dell'assistenza fornita in risposta alle catastrofi e relazionarsi con le competenti autorità dello Stato che chiede assistenza; iii) fornire consulenza allo Stato richiedente sulle azioni di prevenzione, preparazione o risposta; e) predispone e mantiene la capacità di fornire supporto logistico alle suddette squadre di esperti; f) sviluppa e mantiene una rete di esperti formati provenienti dagli Stati membri che, con breve preavviso, possano rendersi disponibili per assistere l'ERCC nel monitoraggio, nelle azioni di informazione e nella facilitazione del coordinamento; g) facilita il coordinamento del preposizionamento da parte degli Stati membri dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione; h) sostiene gli sforzi intesi a migliorare l'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, tenendo conto delle migliori prassi a livello degli Stati membri e a livello internazionale; i) adotta, nei limiti delle sue competenze, le misure necessarie per facilitare il supporto della nazione ospitante, anche tramite l'elaborazione e l'aggiornamento, in cooperazione con gli Stati membri, di linee guida sul supporto della nazione ospitante basati sull'esperienza operativa; j) sostiene l'istituzione di programmi di valutazione volontaria inter pares delle strategie di preparazione degli Stati membri, sulla base di criteri predefiniti che consentano di formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di preparazione dell'Unione; e k) in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all', paragrafo 1, lettera b).
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