Art. 9
Azioni generali di preparazione degli Stati membri
In vigore dal 17 dic 2013
Azioni generali di preparazione degli Stati membri
1. Gli Stati membri si adoperano, su base volontaria, per costituire moduli, in particolare al fine di rispondere alle necessità prioritarie di intervento o di supporto nell'ambito del meccanismo unionale.
Nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, gli Stati membri individuano in anticipo i moduli, altri mezzi di risposta e esperti che potrebbero essere messi a disposizione per interventi su richiesta tramite il meccanismo unionale. Essi tengono conto del fatto che la composizione dei moduli o degli altri mezzi di risposta può dipendere dal tipo di catastrofe e dalle particolari necessità che derivano dalla catastrofe.
2. I moduli sono costituiti dalle risorse di uno o più Stati membri e:
a)
sono in grado di svolgere compiti predefiniti nei settori d'intervento conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:
i)
essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e
ii)
operare in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;
b)
sono interoperabili con altri moduli;
c)
svolgono formazioni e esercitazioni per garantire il requisito di interoperabilità;
d)
sono posti sotto l'autorità di una persona responsabile del funzionamento di moduli; e
e)
sono in grado di cooperare con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, se del caso.
3. Gli Stati membri individuano in anticipo, su base volontaria, gli esperti che potrebbero essere inviati quali membri delle squadre di esperti di cui all', lettera d).
4. Gli Stati membri considerano la possibilità di fornire, se necessario, altri mezzi di risposta, che potrebbero essere messi a disposizione dai servizi competenti o che possono essere forniti da organizzazioni non governative e altri organismi competenti.
Altri mezzi di risposta possono includere risorse di uno o più Stati membri e, se del caso, sono in grado di:
a)
svolgere compiti predefiniti nel settore della risposta conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:
i)
essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e
ii)
operare, se necessario, in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;
b)
cooperare, a seconda dei casi, con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite.
5. Nel rispetto di adeguati vincoli di sicurezza, gli Stati membri possono fornire informazioni sulle capacità militari pertinenti da utilizzare in ultima istanza nel quadro dell'assistenza prestata tramite il meccanismo unionale, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico e medico.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni utili su esperti, moduli e altri mezzi di risposta che essi mettono a disposizione per l'assistenza tramite il meccanismo unionale a norma dei paragrafi da 1 a 5 e provvedono ad aggiornare queste informazioni se necessario.
7. Gli Stati membri designano i punti di contatto di cui all', lettera b), e ne informano la Commissione.
8. Gli Stati membri intraprendono le azioni di preparazione appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante.
9. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a norma dell', adottano le misure appropriate per assicurare il trasporto tempestivo dell'assistenza da essi offerta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:1313:oj#art-9