Art. 12

Colmare le carenze in termini di mezzi di risposta

In vigore dal 17 dic 2013
Colmare le carenze in termini di mezzi di risposta 1.   La Commissione segue i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi del dispositivo fissati a norma dell', paragrafo 2, e individua carenze dell'EERC potenzialmente significative in termini di mezzi di risposta. 2.   Ove siano state individuate carenze potenzialmente significative, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongano dei mezzi necessari al di fuori dell'EERC. 3.   La Commissione incoraggia gli Stati membri a colmare, a titolo individuale o tramite un consorzio di Stati membri che lavorino assieme su rischi comuni, le eventuali carenze strategiche in termini di mezzi individuate a norma del paragrafo 2. La Commissione può sostenere gli Stati membri in tali attività secondo quanto previsto dall', dall', paragrafo 1, lettere i) e j), e dall', paragrafo 2. 4.   Ogni due anni la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del dispositivo e circa le carenze dell'EERC ancora esistenti.
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Colmare le carenze in termini di mezzi di risposta (Art. 12 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo