Art. 33

Procedura di comitato

In vigore dal 17 dic 2013
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non emette parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:1313:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura di comitato (Art. 33 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo