Art. 35

Disposizioni transitorie

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni transitorie 1.   Le azioni avviate prima del 1o gennaio 2014 in base alla decisione 2007/162/CE, Euratom continuano a essere gestite, se del caso, conformemente a tale decisione. 2.   Gli Stati membri assicurano una transizione facile a livello nazionale tra le azioni svolte nel contesto dello strumento finanziario e quelle attuate in forza delle disposizioni di cui alla presente decisione.
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Disposizioni transitorie (Art. 35 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo