Art. 34

Valutazione

In vigore dal 17 dic 2013
Valutazione 1.   Le azioni che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione. 2.   La Commissione valuta l'applicazione della presente decisione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio: a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione della presente decisione, entro il 30 giugno 2017; b) una comunicazione sul seguito dell'attuazione della presente decisione, entro il 31 dicembre 2018; e c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2021. La relazione di valutazione intermedia e la comunicazione di cui rispettivamente alle lettere a) e b) sono corredate, ove opportuno, di proposte di modifica della presente decisione.
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Valutazione (Art. 34 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo