Art. 5

Azioni di prevenzione

In vigore dal 17 dic 2013
Azioni di prevenzione 1.   Per conseguire gli obiettivi e condurre le azioni di prevenzione, la Commissione: a) agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni; b) sostiene e promuove l'attività di valutazione e mappatura del rischio da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di migliori prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse; c) elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriali dei rischi di catastrofi naturali e antropiche cui l'Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d'intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici; d) incoraggia uno scambio di buone prassi sulla preparazione dei sistemi nazionali di protezione civile a far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici; e) promuove e sostiene lo sviluppo e l'attuazione dell'attività di gestione dei rischi da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di buone prassi e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse; f) raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione del rischio; elabora, di concerto con gli Stati membri ed entro 22 dicembre 2014, linee guida sul contenuto, sulla metodologia e sulla struttura di tali valutazioni; e facilita la condivisione di migliori prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie; g) riferisce periodicamente, secondo le scadenze di cui all', paragrafo 3, lettera c), al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione dell'; h) promuove l'uso di vari fondi dell'Unione che possono sostenere la prevenzione sostenibile delle catastrofi e incoraggia gli Stati membri e le regioni a sfruttare tali possibilità di finanziamento; i) mette in luce l'importanza della prevenzione dei rischi e sostiene gli Stati membri nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché nelle campagne pubbliche di informazione e educazione; j) promuove misure di prevenzione negli Stati membri e nei paesi terzi di cui all' attraverso la condivisione di buone prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di interesse comune; e k) in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di prevenzione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all', paragrafo 1, lettera a). 2.   Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o relative agenzie, la Commissione può inviare sul posto una squadra di esperti al fine di fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione.
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