Art. 22
Azioni di risposta ammissibili
In vigore dal 17 dic 2013
Azioni di risposta ammissibili
Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di risposta:
a)
invio di squadre di esperti di cui all', paragrafo 1, e supporto logistico e invio di esperti di cui all', lettere d) ed e);
b)
in caso di catastrofe, sostegno agli Stati membri per l'accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto, come previsto all'; e
c)
in seguito a una richiesta di assistenza, adozione di altre necessarie azioni complementari e di supporto al fine di facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.
Storico versioni
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