Art. 22

Azioni di risposta ammissibili

In vigore dal 17 dic 2013
Azioni di risposta ammissibili Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di risposta: a) invio di squadre di esperti di cui all', paragrafo 1, e supporto logistico e invio di esperti di cui all', lettere d) ed e); b) in caso di catastrofe, sostegno agli Stati membri per l'accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto, come previsto all'; e c) in seguito a una richiesta di assistenza, adozione di altre necessarie azioni complementari e di supporto al fine di facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.
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Azioni di risposta ammissibili (Art. 22 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo