Art. 17

Supporto sul posto

In vigore dal 17 dic 2013
Supporto sul posto 1.   La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti provenienti dagli Stati membri: a) in caso di catastrofe al di fuori dell'Unione di cui all', paragrafo 3, b) in caso di catastrofe all'interno dell'Unione di cui all', paragrafo 5; c) in caso di richiesta di consulenza in materia di prevenzione ai sensi dell', paragrafo 2; o d) in caso di richiesta di consulenza in materia di preparazione ai sensi dell', paragrafo 3. Esperti della Commissione e di altri servizi dell'Unione possono essere inseriti nella squadra per coadiuvarla e facilitarne i contatti con l'ERCC. Esperti inviati dall'OCHA o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni. 2.   Gli esperti sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura: a) gli Stati membri nominano, sotto la propria responsabilità, gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre di esperti; b) la Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra sulla base di qualifiche e esperienze, tra cui il livello di formazione conseguito nell'ambito del meccanismo unionale, esperienze precedenti in missioni svoltesi nell'ambito del meccanismo unionale e altre operazioni di soccorso internazionali. La selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo insieme possieda le competenze adeguate alla situazione specifica; e c) la Commissione designa gli esperti/i capisquadra per la missione, d'intesa con gli Stati membri che hanno proceduto alla loro nomina. 3.   Le squadre di esperti inviate facilitano il coordinamento fra le squadre di intervento degli Stati membri e provvedono a relazionarsi con le autorità competenti dello Stato richiedente come previsto all', lettera d). L'ERCC resta in stretto contatto con le squadre di esperti e fornisce loro guida e supporto logistico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:1313:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Supporto sul posto (Art. 17 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo