Art. 23
Azioni ammissibili connesse a attrezzature e risorse di trasporto
In vigore dal 17 dic 2013
Azioni ammissibili connesse a attrezzature e risorse di trasporto
1. Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni che consentono l'accesso ad attrezzature e risorse di trasporto nell'ambito del meccanismo unionale:
a)
fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitarne la messa in comune;
b)
assistere gli Stati membri a individuare le risorse di trasporto che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone loro l'accesso;
c)
assistere gli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale; e
d)
finanziare le risorse di trasporto necessarie per assicurare una risposta rapida in caso di catastrofi. Queste azioni sono ammissibili al sostegno finanziario solo se sussistono i seguenti criteri:
i)
una richiesta di assistenza è stata inoltrata nell'ambito del meccanismo unionale conformemente agli ;
ii)
le risorse di trasporto supplementari sono necessarie per garantire l'efficacia della reazione alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale;
iii)
l'assistenza corrisponde alle necessità individuate dall'ERCC ed è erogata conformemente alle sue raccomandazioni in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione;
iv)
l'assistenza è stata accettata dal paese richiedente, direttamente o tramite le Nazioni Unite o relative agenzie, o da un'organizzazione internazionale competente, come previsto dal meccanismo unionale; e
v)
l'assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, la risposta umanitaria globale dell'Unione.
2. L'importo del sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto non supera il 55 % dei costi ammissibili totali.
3. Il sostegno finanziario dell'Unione per i trasporti può inoltre coprire l'85 % al massimo dei costi ammissibili totali nei seguenti casi:
a)
i costi sono connessi al trasporto dei mezzi preimpegnati nel pool volontario conformemente all'; o
b)
l'assistenza è necessaria per far fronte a una criticità e non è disponibile, o non sufficientemente, nel pool volontario.
4. Il sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto può inoltre coprire un massimo del 100 % dei costi ammissibili totali di cui ai punti i), ii) e iii) se necessario al fine di rendere operativamente efficace la messa in comune dell'assistenza degli Stati membri e qualora i costi siano connessi:
i)
alla locazione a breve termine di capacità di deposito per conservare temporaneamente l'assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato;
ii)
al riconfezionamento dell'assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le capacità di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi; o
iii)
al trasporto locale dell'assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale del paese richiedente.
Il sostegno finanziario dell'Unione a titolo del presente paragrafo non supera i 75 000 EUR a prezzi correnti per ciascuna attivazione del meccanismo unionale. In casi eccezionali tale massimale può, mediante atti di esecuzione, essere innalzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
5. Nel caso di operazioni congiunte di trasporto che vedano coinvolti più Stati membri, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell'Unione per l'intera operazione.
6. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di stipulare contratti di servizi di trasporto, essa sollecita il rimborso parziale dei costi applicando i tassi di finanziamento di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
7. I seguenti costi sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto a norma del presente articolo: tutti i costi connessi allo spostamento di risorse di trasporto, compresi i costi di tutti i servizi, i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e l'eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, diritti in generale e costi di transito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:1313:oj#art-23