Art. 25

Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione

In vigore dal 17 dic 2013
Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione 1.   La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   L'assistenza finanziaria di cui alla presente decisione può assumere le forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sovvenzioni, rimborsi spese, contratti di appalto pubblico o contributi a fondi fiduciari. 3.   Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione, tranne per le azioni di risposta alle catastrofi di cui al capo IV, che non è possibile prevedere in anticipo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale e forniscono una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l'importo assegnato a ciascuna azione e uno scadenzario indicativo per la loro attuazione. Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria di cui all', paragrafo 2, i programmi di lavoro annuali descrivono le azioni previste per i paesi di cui sopra.
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Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione (Art. 25 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo