Art. 28
Paesi terzi e organizzazioni internazionali
In vigore dal 17 dic 2013
Paesi terzi e organizzazioni internazionali
1. Il meccanismo unionale è aperto alla partecipazione:
a)
dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE, e di altri paesi europei se previsto da accordi e procedure;
b)
dei paesi aderenti, dei paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione, o in accordi simili.
2. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui all' e all', paragrafo 1, lettere a), b), f) e h) anche i paesi candidati e i candidati potenziali che non partecipano al meccanismo unionale, nonché i paesi che sono parte della PEV, nella misura in cui tale assistenza finanziaria è complementare ai finanziamenti disponibili conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) e conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione di uno strumento europeo di vicinato.
3. Le organizzazioni internazionali o regionali possono cooperare alle attività nell'ambito del meccanismo unionale se previsto da pertinenti accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti con l'Unione.
Storico versioni
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