Art. 26
Complementarità e coerenza dell'azione dell'Unione
In vigore dal 17 dic 2013
Complementarità e coerenza dell'azione dell'Unione
1. Le azioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione.
La Commissione assicura che i richiedenti l'assistenza finanziaria a norma della presente decisione e i beneficiari di tale assistenza le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell'Unione, e sulle richieste di finanziamento in corso.
2. Vanno cercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96.
3. Se l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorre a una risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma della presente decisione sono basate sul fabbisogno individuato e sono coerenti con i principi umanitari nonché con i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'utilizzo delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario.
Storico versioni
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