Art. 6

Protezione delle indicazioni geografiche

In vigore dal 29 mar 2010
1.   In Montenegro, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all’appendice 1, parte A: a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità; 2.   Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative al Montenegro di cui all’appendice 1, parte B: a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro e b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Montenegro. 3.   Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all’, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all’ dell’accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di un’indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura. 4.   Le indicazioni geografiche di cui all’ sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte. 5.   La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l’uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora a) la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata; b) l'indicazione geografica in questione sia tradotta; c) tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe; d) la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 2009 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983. 6.   Se più indicazioni geografiche di cui all’appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori. 7.   Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 1 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’, paragrafo 3, dell’accordo TRIPs. 8.   Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori. 9.   Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra Parte di cui all’appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d’origine o è caduta in disuso in tale paese. 10.   All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all’appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all’, paragrafo 6, dell’accordo TRIPs.
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Protezione delle indicazioni geografiche (Art. 6 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo