Art. 4

Denominazioni protette

In vigore dal 29 mar 2010
Fatti salvi gli , sono protette le seguenti denominazioni: a) per quanto riguarda i prodotti di cui all': — i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro; — le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati; — le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A; b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro: — i riferimenti al nome «Montenegro» o altri termini utilizzati per indicare questo paese; — le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.
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Denominazioni protette (Art. 4 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo