Art. 4
Denominazioni protette
In vigore dal 29 mar 2010
Fatti salvi gli , sono protette le seguenti denominazioni:
a)
per quanto riguarda i prodotti di cui all':
—
i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
—
le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
—
le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A;
b)
per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro:
—
i riferimenti al nome «Montenegro» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;
—
le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:224:oj#art-4-152