Art. 8

Marchi commerciali

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’ del titolo I del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l’utilizzazione. 2.   Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all’appendice 2. 3.   Il Montenegro adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell’ del titolo I del presente accordo.
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Marchi commerciali (Art. 8 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo