Art. 7

Protezione delle menzioni tradizionali

In vigore dal 29 mar 2010
1.   In Montenegro, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2: a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del Montenegro e b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. 2.   Il Montenegro adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all’ utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe. 3.   La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto: a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni e b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell’appendice 2. 4.   La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l’applicazione dell'.
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Protezione delle menzioni tradizionali (Art. 7 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo