Art. 10

Gruppo di lavoro

In vigore dal 29 mar 2010
1.   È istituito, conformemente all’ del presente accordo tra il Montenegro e la Comunità, un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l’agricoltura. 2.   Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. 3.   Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Montenegro, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute.
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