Art. 11
Compiti delle parti
In vigore dal 29 mar 2010
1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all’, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. Il Montenegro nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell’Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all’altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
3. L’organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l’esecuzione del presente accordo.
4. Le Parti:
a)
modificano di comune intesa gli elenchi di cui all’ del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;
b)
decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;
c)
stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all', paragrafo 6;
d)
si comunicano reciprocamente l’intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;
e)
si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
Storico versioni
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