Art. 13

Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta. 2.   Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare: a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato; b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino. 3.   Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che: a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all’, che sono o sono stati oggetto di scambi in Montenegro e nella Comunità, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Montenegro ovvero alle norme del presente accordo e b) tale inosservanza rivesta un interesse particolare per l'altra Parte e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, ne informa immediatamente l’organo di rappresentanza dell'altra Parte. 4.   Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.
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Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti (Art. 13 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo