Art. 15
Transito di piccoli quantitativi
In vigore dal 29 mar 2010
I. Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:
a)
in transito sul territorio di una delle Parti o
b)
originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.
II. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:
1.
i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
2.
a)
i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b)
i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c)
i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d)
i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e)
i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f)
i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.
L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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