Art. 15

Transito di piccoli quantitativi

In vigore dal 29 mar 2010
I.   Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati: a) in transito sul territorio di una delle Parti o b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II. II.   Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati: 1. i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri; 2. a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati; c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano; d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro; e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse; f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali. L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.
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Transito di piccoli quantitativi (Art. 15 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo