Art. 14

Consultazioni

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dal presente accordo. 2.   La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi. 3.   Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure. 4.   Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell’ del presente accordo, per consentire la corretta applicazione del presente accordo. TITOLO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Consultazioni (Art. 14 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo