Art. 9

Esportazioni

In vigore dal 29 mar 2010
Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all’, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all’, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell’altra Parte. TITOLO II ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO
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Esportazioni (Art. 9 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo