Art. 5
Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e al Montenegro
In vigore dal 29 mar 2010
1. In Montenegro, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
a)
sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
b)
possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono al Montenegro e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese (seguiti o meno dal nome di una varietà di vite) ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
a)
sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari del Montenegro e
b)
possono essere utilizzati in Montenegro esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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