Art. 2

Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano:

In vigore dal 29 mar 2010
1) ai vini della voce 2204 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche, a) originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2), o b) originari del Montenegro e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione montenegrina. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria; 2) alle bevande spiritose della voce 2208 della convenzione di cui al paragrafo 1 che: a) sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (3), e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (4), o b) sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria 3) ai vini aromatizzati della voce 2205 della convenzione di cui al paragrafo 1 che: a) sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (5), o b) sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria. (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2007 della Commissione (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3). (3)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005. (4)  GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9). (5)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005. ALLEGATO I ACCORDO tra la Comunità e il Montenegro in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini 1.   Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all' del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate: Codice NC Descrizione (conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2) Dazio applicabile Quantitativi (hl) ex 2204 10 Vini di uve fresche esenzione 16 000 ex 2204 21 Vini spumanti di qualità 2.   La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che il Montenegro non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. 3.   Le importazioni in Montenegro dei seguenti vini, di cui all' del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate: Codice della tariffa doganale montenegrina Descrizione (conformemente all', paragrafo 1, lettera a), del protocollo 2) Dazio applicabile Quantitativo all'entrata in vigore (hl) Incremento annuo (hl) Disposizioni specifiche ex 2204 10 Vini spumanti di qualità esenzione 1 500 1 000  (1) ex 2204 21 Vini di uve fresche 4.   Il Montenegro concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. 5.   Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 3. 6.   Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (2), affinché il vino in questione sia conforme all', paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le Parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente. 7.   Le Parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 8.   Le Parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure. 9.   Su richiesta di ognuna delle Parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo. (1)  L'incremento annuo viene applicato fino a quando il contingente non raggiunge un massimo di 3 500 hl. (2)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). ALLEGATO II ACCORDO tra la Comunità e il Montenegro in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
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Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano: (Art. 2 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo