Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 mar 2010
Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per: a) «originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti: — un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte; — una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte; b) «indicazione geografica», quale figurante all’appendice 1: un’indicazione ai sensi dell’, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPs»); c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all’appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio; d) «omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un’indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi; e) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità; f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie; g) «presentazione»: l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull’etichetta, l’imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale; h) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale; i) «produzione», l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati; j) «vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto; k) «varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio; l) «accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:224:oj#art-2-150

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 2 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo