Art. 1
Obiettivi
In vigore dal 29 mar 2010
1. Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all' del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.
2. Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.
Storico versioni
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Proeli:dec:2010:224:oj#art-1-149