Art. 1 · Obiettivi

Art. 1

Obiettivi

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all' del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato. 2.   Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.
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