Art. 3

Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

In vigore dal 29 mar 2010
Salvo diversa disposizione del presente accordo, i prodotti di cui all' del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice. TITOLO I PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI
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Norme generali in materia di importazione e commercializzazione (Art. 3 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo