Art. 3
Norme generali in materia di importazione e commercializzazione
In vigore dal 29 mar 2010
Salvo diversa disposizione del presente accordo, i prodotti di cui all' del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice.
TITOLO I
PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI
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Proeli:dec:2010:224:oj#art-3-151