Art. 10

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Montenegro e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti. 2.   Il dialogo politico mira a promuovere in particolare: a) la piena integrazione del Montenegro nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea; b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni; c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea. 3.   Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione; b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. c) Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.
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Art. 10 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo