Art. 8

In vigore dal 29 mar 2010
L’associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a cinque anni. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in prosieguo: «il CSA») istituito dall' controlla periodicamente, di norma una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo e l’adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte del Montenegro. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo. Basandosi su questa verifica il CSA formulerà raccomandazioni e può adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo. Il processo di associazione è completato progressivamente. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell’applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dal Montenegro e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. La revisione non riguarderà la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.
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Art. 8 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo