Art. 24

Definizione

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o del Montenegro. 2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura. 3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici»).
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Definizione (Art. 24 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo