Art. 27

Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli

In vigore dal 29 mar 2010
1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente. 2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III a); b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto; c) riduce progressivamente al 50 % i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III c), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
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Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli (Art. 27 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo