Art. 27
Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli
In vigore dal 29 mar 2010
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro:
a)
abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III a);
b)
riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
c)
riduce progressivamente al 50 % i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III c), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
Storico versioni
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