Art. 31

Clausola di revisione

In vigore dal 29 mar 2010
Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche del Montenegro nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia montenegrina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione del Montenegro all'OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo la Comunità e il Montenegro esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:224:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo