Art. 33
In vigore dal 29 mar 2010
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche
1. Il Montenegro assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche del Montenegro sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate in detto regolamento.
2. Il Montenegro vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
3. Il Montenegro rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.
4. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2 registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso non saranno più utilizzati dopo il 1o gennaio 2009. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Montenegro.
6. Il Montenegro si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo il 1o gennaio 2009 non violino le disposizioni del presente articolo.
7. Il Montenegro garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.
CAPITOLO III
Disposizioni comuni
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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