Art. 30

Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca

In vigore dal 29 mar 2010
1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità. 2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
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Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca (Art. 30 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo